Requisiti legali
Sul tema dell'autorizzazione alla guida
Chi ha conseguito la patente di guida per autoveicoli (Cat. B) dopo il 1° aprile 2003 o all'estero può guidare un veicolo con un massimo di 9 posti e un peso lordo di 3,5 tonnellate. A partire dai 21 anni e con un anno di esperienza di guida, è possibile sostenere un esame supplementare (D1). Questo consente di guidare veicoli con un totale di 17 posti a sedere e un peso lordo superiore a 3,5 tonnellate (trasporto non professionale).
Chi ha conseguito la patente di guida per autoveicoli prima del 1° aprile 2003 ha "ricevuto" la categoria D1 e può guidare in Svizzera veicoli con un peso lordo massimo di 3,5 tonnellate e un totale di 17 posti a sedere compreso il conducente. Nell'UE, con questa patente non si possono guidare veicoli con più di 9 posti a sedere!
Dal 1° settembre 2013, questi conducenti devono anche completare 5 giorni di corsi di formazione, a meno che non viaggino privatamente, per poi ricevere un certificato di idoneità, valido per 5 anni.
Ulteriori link: Cambus.ch
Autorizzazione alla guida di veicoli elettrici con peso complessivo fino a 4,25 tonnellate
Ordinanza sull'autorizzazione di persone e veicoli per la circolazione stradale Art. 151n445
Disposizione transitoria per la modifica del 17 dicembre 2021.
Chi è autorizzato a guidare veicoli con un peso complessivo non superiore a 3500 kg e con più di 16 posti a sedere oltre a quello del conducente in base all'art. 151d cpv. 9 e 10, è autorizzato a guidare veicoli per viaggi di società con un peso complessivo superiore a 3500 kg ma non superiore a 4250 kg, a condizione che siano dotate di un sistema di propulsione senza emissioni (art. 9a cpv. 2 VTS446) e che il peso superiore a 3500 kg sia dovuto esclusivamente al peso aggiuntivo della tecnologia di propulsione senza emissioni.
Ulteriori informazioni da Ufficio federale delle strade USTRA
Con l'entrata in vigore dell'ordinanza sulle licenze degli autisti (CZV), il 1° settembre 2009, sono stati imposti nuovi requisiti ai conducenti delle categorie C/C1 e D/D1. Oltre alla patente di guida, sarà necessario anche un certificato di idoneità. La nuova normativa riguarda anche il trasporto scolastico, nonché il trasporto di disabili. Se per questi trasporti vengono utilizzati veicoli per i quali è richiesta una patente di guida di categoria D o D1, i conducenti devono essere in possesso di un certificato di idoneità. Questa scheda informativa descrive i dettagli del CZV e delle altre normative relative al trasporto scolastico.
Download Scheda informativa sul trasporto scolastico
Ulteriore link: Formazione dei conducenti
A proposito di veicoli
Secondo la definizione della norma ECE R66.2,i veicoli per trasporti di società con 17 o più posti a sedere, compreso il conducente, devono avere una protezione maggiore in caso di ribaltamento laterale del veicolo.
Tuttavia, secondo la legislazione svizzera VTS, Allegato 2, Sezione 1.2.4, i veicoli appositamente progettati per il trasporto di scolari sono esenti da questo requisito.
